L’Albo degli scrutatori viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati a ricoprire la funzione di scrutatore. In occasione di elezioni gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale attingendo da questo albo.
Modalità
Per essere iscritti all’Albo occorre presentare una richiesta scritta al Comune di residenza, personalmente, presso l’ufficio elettorale ove si compilerà una domanda con l’autocertificazione di professione e titolo di studio, oppure per posta, fax o e-mail: demografici@comune.castiglionedigarfagnana.lu.it , inviando la domanda in allegato compilata e corredata della copia di un documento d’identità.
domanda scrutatore seggio
Requisiti
- essere elettore del Comune
- aver assolto agli obblighi scolastici
Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Scrutatore di seggio elettorale:
- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione
Periodo
Iscrizioni dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l’iscrizione.
Informazioni utili
Coloro che non intendono più svolgere la funzione di scrutatore possono richiedere la cancellazione dall’albo, con domanda scritta, entro il mese di dicembre di ogni anno. I compensi ricevuti dagli scrutatori non sono soggetti a Irpef, quindi non vanno dichiarati. In occasione della consultazione elettorale, la Commissione Elettorale Comunale, in seduta pubblica, dal 25° al 20° giorno antecedente la data della votazione, nomina gli scrutatori da destinare ai seggi elettorali, tra coloro che sono iscritti all’albo. E’ possibile rinunciare solo per grave impedimento da comunicare entro quarantotto ore dalla notifica della nomina riconsegnando all’ufficio elettorale l’originale della nomina (no fax, no servizio postale) che è stata notificata. Normativa di riferimento Legge 95/89 e Legge 53/90 modificate dall’art. 9 legge 120/99