Con l’approvazione della Legge n.160/2019 (Legge di Stabilità per l’anno 2020) il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova Imposta Municipale Propria – IMU.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 27.05.2020 ha approvato le nuove aliquote in vigore dallo scorso 1° gennaio.
Per semplicità di applicazione si evidenzia che le nuove aliquote, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n.160/2019, derivano dall’accorpamento delle aliquote Imu e Tasi utilizzate nel 2019, in quanto dal 2020 la Tasi non è più dovuta.
Per l’anno 2020 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
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Si informano i contribuenti che a seguito dell’emergenza edipemiologica da Covid-19 gli uffici sono chiusi al pubblico. E’ possibile avere informazioni tramite il contatto telefonico 0583699112, in orari di ufficio.
LE NUOVE ALIQUOTE IMU 2020
1) |
ABITAZIONE PRINCIPALE
Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze
(L’esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l’applicazione della IUC)
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all’abitazione principale ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019; |
ESENTE
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2) |
ABITAZIONE PRINCIPALE
Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze
Detrazione :
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748); |
6,00 ‰
200,00
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3) |
AREE EDIFICABILI
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9,1 ‰
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4) |
ALTRI FABBRICATI (comma 754)
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9,1‰
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5) |
ALTRI FABBRICATI CAT D
Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue:
Quota di competenza dello Stato 7,60 ‰ quota comune 1,5‰
(comma 753 L. 160/2019)
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9,1 ‰
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6) |
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce
(comma 750 e 751)
TERRENI AGRICOLI
Comma (752)
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1, ‰
ESENTI
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7) |
UNITA’IMMOBILIARI
concesse in comodato omiss. (comma 747)
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Imponibile Ridotto del 50% |