BONUS ENERGIA

Il 20% degli aventi diritto al Bonus Sociale per Luce e Gas non ha incassato i bonifici, nonostante l’informazione sia disponibile sul sito dell’ANCI. 


Bonus Energia

 

Per l’eventuale componente retroattiva del Bonus, il cittadino riceverà presso il proprio indirizzo una lettera da Poste Italiane nella quale verrà indicata la modalità di riscossione del bonifico domiciliato.

Cosa occorre per presentare la domanda

– Attestazione ISEE in corso di validità.

– Documento di identità valido dell’intestatario del contratto.

Codice POD da reperire nella bolletta dell’energia elettrica.

È possibile ottenere il Bonus Sociale Energia – Elettrico e Gas – per tutti gli utenti domestici, intestatari di un contratto di fornitura appartenenti ad un nucleo familiare con i seguenti requisiti:

  • ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • ISEE non superiore a 20.000 euro quando ci sono più di 4 figli a carico;

Approfondimenti

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COVID-19 – AGGIORNAMENTO E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

  •  E’ vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal proprio comune di residenza salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    Gli spostamenti potranno avvenire solo se giustificati mediante autodichiarazione, che potrà comunque essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze dell’ordine.
    La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
    La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità, punibile con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.
  • È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 06.00 alle 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, le strutture dovranno essere chiuse.
  • La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

MODELLO AUTODICHIARAZIONE PDF

MODELLO AUTODICHIARAZIONE EDITABILE

dpcm_9_marzo_2020

 

COVID-2019 – ORDINANZA REGIONE TOSCANA del 08/03/2020

 

Si informa che, a seguito della ordinanza del Presidente della Regione Toscana dell’ 8 Marzo 2020 “ Misure per il contenimento sul territorio regionale del Virus Covid-19”,  l’Unione Comuni Garfagnana ed i Comuni della Garfagnana,  in continuo contatto con tutti gli organismi preposti, sta predisponendo ogni misura necessaria al fine di prevenire e contenere la diffusione del coronavirus, così come disposto dall’ordinanza, ai sensi art.32 comma 3 Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Pertanto, chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o nelle Regioni e Province di cui all’art.1 del DPCM dell’ 8 marzo 2020 e precisamente dalla Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio -Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, od a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale,  è fatto obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Per tali soggetti, è fatto obbligo di procedere all’ isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residenti o domiciliati in Toscana, al proprio Medico di famiglia o Pediatra di libera scelta, altrimenti al numero unico dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00. Tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, come di seguito riportato. Le persone sottoposte ad isolamento fiduciario devono attenersi alle seguenti prescrizioni: 1) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ ultima esposizione; 1) divieto di contatti sociali; 2)divieto di spostamenti e/o viaggi; 3)obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 4)evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi; 5)osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti); SI INVITA LA CITTADINANZA AD ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI SOPRAINDICATE ED ALLE INDICAZIONI PROVENIENTI DA FONTI UFFICIALI. SARA’ CURA DELLE AMMINISTRAZIONI FORNIRE AGGIORNAMENTI ATTRAVERSO I PROPRI CANALI UFFICIALI.

Ordinanza n. 9

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