DIVIETO DI USO IMPROPRIO ACQUA POTABILE PER LA TUTELA DELLE RISERVE IDROPOTABILI NEL PERIODO ESTIVO

Emessa dal Sindaco l’ordinanza per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile e il conseguente divieto di uso improprio della risorsa idrica. Il provvedimento è scattato alla luce della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione del comune. La stessa Autorità Idrica Toscana ha avanzato alle istituzioni la richiesta di adottare per il periodo estivo una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto.

L’ordinanza  ordina  l’assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti per scopi diversi da quelli igienico-domestici, a partire dal 4 luglio e fino al 30 settembre 2022.

Ordinanza Sindacale n. 4 del 04-07-2022

DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO E ACCENSIONE FUOCHI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DAL 01.07.2021 AL 31.08.2021.

Con  l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003 n.48/R) che si è adeguato alla legge nazionale (estratto D.Lgs. 152/2006), non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.

Qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi

La Regione Toscana potrà stabilire di prolungare il periodo di divieto assoluto, oltre la data del 31 agosto, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, con un’eventuale estensione del periodo di divieto che potrà essere disposta anche per singolo territorio comunale.

Accensione fuochi nei boschi

Periodo a rischio di incendio (1 luglio-31 agosto)

È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza dei divieti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Opuscolo-abbruciamenti

RACCOLTA FUNGHI – ECCO LE DISPOSIZIONI

In Toscana la raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla L.R. 22 marzo 1999 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Legge regionale n. 16/1999
– scarica la nuova brochure Funghi, nuove norme per la raccolta Legge regionale n.16/99 modificata dalla Legge regionale n. 58/2010

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.

L’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.

Alcuni comuni hanno applicato delle limitazioni sulla raccolta dal 30 giugno al 31 di ottobre per gli anni 2019 e 2020.

Riepilogo delle limitazioni territoriali sulla raccolta

L’attuale disciplina prevede i seguenti adempimenti:

per i residenti in Toscana

  • coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione;
  • coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, un bonifico tramite codice IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946), oppure un versamento tramite IRIS, la piattaforma della Regione Toscana per i pagamenti su servizi toscana

La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

Per ottenere l’autorizzazione devono essere versati i seguenti importi:

Euro 13,00 per l’autorizzazione personale semestrale
Euro 25,00 per l’autorizzazione personale annuale

Nel caso di residenza in territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%. Di analoga riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’art. 17 della legge regionale n. 16 /1999 .

per i non residenti in Toscana

I non residenti in Toscana devono utilizzare l’autorizzazione turistica.

Anche in questo caso il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, oppure con bonifico tramite codice IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946)

Gli importi sono pari a:
Euro 15,00 per l’autorizzazione turistica giornaliera;
Euro 40,00 per l’autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi.
Euro 100,00 per l’autorizzazione turistica valida un anno.

La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.

Occorre inoltre ricordare che:

I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di anni diciotto, dovranno essere riportate le generalità del minore.

La ricevuta del versamento va conservata e portata con se al momento della raccolta dei funghi unitamente a un documento di riconoscimento.

3 kg il tetto giornaliero
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.

Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire una segnalazione  certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Divieti per alcune specie
E’ vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:

  • quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
  • due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)

E’ vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

Condizioni per la raccolta
La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.

La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).

I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e areati, atti a diffondere le spore.

E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica.

Info
Per informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde 800-860070

Incendi boschivi, divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali prorogato al 15 aprile 2020 compreso

Si comunica che con  Decreto del Presidente della Regione Toscana, a causa delle condizioni meteo che facilitano la propagazione degli incendi boschivi e della persistente situazione emergenziale da Coronavirus, è stato posticipato  al 15 aprile 2020 compreso  l’assoluto divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, accensione di fuochi e uso di fiamme libere su tutto il territorio regionale.

Decreto Dirigenziale n. 4594/2020

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